Secondo il dettato dell'art. 50
del D.P.R. 917/86, i compensi percepiti dagli amministratori di società sono
assimilabili ai redditi di lavoro dipendente, e pertanto, in quanto tali,
sono soggetti al c.d. principio di cassa "allargata".
Tale principio, disposto dall'art.
51 del D.P.R. 917/86, enuncia che "si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro
entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello
cui si riferiscono".
Ciò sta ad indicare che tutti i
compensi percepiti in qualità di lavoratore dipendente (o assimilato, come
appunto l'amministratore) fino al 12 gennaio 2008 sono componenti
positive del reddito dell'anno fiscale 2007.
Diversamente, i compensi percepiti
dal 13 gennaio 2008 andranno a generare parte del reddito relativo all'anno
fiscale 2008.
Simmetricamente tale principio di
cassa "allargata" interessa anche le aziende datrici di lavoro, al
fine di far coincidere il periodo d'imposta in cui i compensi sono assoggettati
a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono
dedotti dal reddito dell'erogante.
La regola è la medesima: se i compensi
sono corrisposti entro il 12 gennaio 2008, gli stessi compensi saranno deducibili
dal reddito d'impresa dell'esercizio sociale 2007, in difetto (emolumenti
pagati dal 13 gennaio 2008) faranno capo al reddito 2008.
| PER
L'AMMINISTRATORE |
PER
LA SOCIETA' |
| compenso
percepito entro il 12/01/08 |
compenso
percepito dal 13/01/08 |
compenso
pagato entro il 12/01/08 |
compenso
pagato dal 13/01/08 |
| REDDITO
2007 |
REDDITO
2008 |
DEDUCIBILE
2007 |
DEDUCIBILE
2008 |