Con provvedimento del 06 dicembre 2006, il Direttore
dell'Agenzia delle entrate ha reso noti i parametri secondo i quali un veicolo
adattato ad autocarro rientra nel campo di applicazione dell' art. 35 co. 11 del
D.L. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge 248/06, comma che
riportiamo integralmente:
"Al fine di
contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei
veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il
Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono
individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione,
risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto
privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime
proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al comma
1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto."
Pertanto ai fini delle imposte
dirette e indirette i veicoli (e i relativi oneri accessori) che
rispondono contemporaneamente alle caratteristiche di seguito elencate saranno
assoggettati ai limiti di deducibilità previsti per gli automezzi di cui agli
artt. 16 del T.U.I.R. e 19-bis1 del decreto IVA.
Saranno considerati veicoli
assoggettati alle sovracitate limitazioni quelli che soddisfano tali connotati:
1) immatricolati o
reimmatricolati con N1, ma con codice carrozzeria F0 (effe zero);
2) abbiano 4 o più posti
3) abbiano un rapporto tra la
potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta
quale differenze tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in
tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula seguente:
Se il valore che risulta
dall'applicazione della formula è maggiore di 180, e contemporaneamente
vengono soddisfatti anche i punti 1) e 2), allora il veicolo, anche se
immatricolato come autocarro, sarà assoggettato alle limitazioni di
deducibilità in vigore per gli automezzi.
Se il valore che risulta
dall'applicazione della formula è minore di 180, anche se i requisiti di
cui ai punti 1) e 2) sono rispettati, il veicolo può continuare ad essere
classificato come autocarro.
L'Agenzia delle Entrate si
riserva comunque, per mezzo dell'emanazione di provvedimenti successivi e
sentito il Ministero dei Trasporti, di modificare i parametri fissati in questo
provvedimento, al fine di includere tra gli "automezzi" veicoli che al
momento dovrebbero essere considerati come tali, ma rimangono assoggettati al
regime degli "autocarri" nonostante l'applicazione di questo
provvedimento.