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Veicoli adattati ad autocarro

Con provvedimento del 06 dicembre 2006,  il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha reso noti i parametri secondo i quali un veicolo adattato ad autocarro rientra nel campo di applicazione dell' art. 35 co. 11 del D.L. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge 248/06, comma che riportiamo integralmente:

"Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto."

Pertanto ai fini delle imposte dirette e indirette i veicoli (e i relativi oneri accessori) che rispondono contemporaneamente alle caratteristiche di seguito elencate saranno assoggettati ai limiti di deducibilità previsti per gli automezzi di cui agli artt. 16 del T.U.I.R. e 19-bis1 del decreto IVA.

Saranno considerati veicoli assoggettati alle sovracitate limitazioni quelli che soddisfano tali connotati:

1) immatricolati o reimmatricolati con N1, ma con codice carrozzeria F0 (effe zero);

2) abbiano 4 o più posti

3) abbiano un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenze tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula seguente:

Se il valore che risulta dall'applicazione della formula è maggiore di 180, e contemporaneamente vengono soddisfatti anche i punti 1) e 2), allora il veicolo, anche se immatricolato come autocarro, sarà assoggettato alle limitazioni di deducibilità in vigore per gli automezzi.

Se il valore che risulta dall'applicazione della formula è minore di 180, anche se i requisiti di cui ai punti 1) e 2) sono rispettati, il veicolo può continuare ad essere classificato come autocarro.

 

 

L'Agenzia delle Entrate si riserva comunque, per mezzo dell'emanazione di provvedimenti successivi e sentito il Ministero dei Trasporti, di modificare i parametri fissati in questo provvedimento, al fine di includere tra gli "automezzi" veicoli che al momento dovrebbero essere considerati come tali, ma rimangono assoggettati al regime degli "autocarri" nonostante l'applicazione di questo provvedimento.

07-12-2006 Mauro Campagner

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