PRESENTAZIONE ELENCHI CLIENTI e FORNITORI
D.L. 223/2006 (convertito dalla Legge n. 248/2006)
L’art. 37, commi 8 e 9, DL n. 223/2006 reintroduce, a
decorrere dal 2006, l'obbligo da parte dei titolari di partita IVA di
presentare gli elenchi dei clienti e dei fornitori. Tale adempimento, già
previsto in passato, era stato abrogato nel 1994 dal c.d. "Decreto
Tremonti".
Il citato articolo dispone che "entro sessanta giorni
dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai
precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui
confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione
nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di
partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'IVA.…"
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati alla presentazione degli elenchi i titolari
di partita IVA.
L'obbligo in esame interessa quindi tutti i soggetti
passivi IVA, senza alcuna limitazione in ordine all’ammontare del volume
d'affari realizzato e alla modalità di determinazione dell'imposta.
CONTENUTO DEGLI ELENCHI
Gli elenchi in esame devono contenere i dati:
1-
dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture
(clienti) con riferimento al 2006; il comma 9 prevede che
nell'elenco dei clienti siano ricompresi esclusivamente i soggetti titolari
di partita IVA. Di conseguenza non dovranno essere riportati i dati
relativi ai clienti "privati".
2-
dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati
effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (fornitori). Come specificato
nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 04.08.2006, risultano
pertanto esclusi i dati riferiti agli acquisti di beni ovvero alle prestazioni
di servizi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.
Gli elenchi in esame devono contenere i seguenti dati:
1-
Generalità del cliente / fornitore,
2-
Codice fiscale,
3-
Ammontare complessivo delle operazioni effettuate,
4-
Ammontare delle operazioni imponibili e dell’IVA,
5-
Ammontare delle operazioni non imponibili,
6-
Ammontare delle operazioni esenti.
MODALITÀ
E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI
I "nuovi" elenchi devono essere presentati
all'Agenzia delle Entrate:
– esclusivamente in via telematica
– entro 60 giorni dal termine stabilito per la
presentazione della Comunicazione dati IVA.
Con riferimento al 2006 gli elenchi dovranno essere inviati
all'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2007 (il 29.4 cade di domenica).
REGIME SANZIONATORIO
Per effetto della modifica del
comma 6 dell'art. 8-bis, DPR n. 322/98, nell’ipotesi di omessa presentazione
degli elenchi, nonché di invio degli stessi con dati falsi o incompleti,
si estendono le sanzioni già previste per la Comunicazione dati IVA ossia da €
258 a € 2.065. Come precisato nella citata Circolare n. 28/E, le violazioni
relative agli elenchi sono regolarizzabili mediante ravvedimento operoso.