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D.L. 262/06 - EFFETTI IMMEDIATI FINANZIARIA 2007
Il Decreto Legge collegato alla Finanziaria 2007, già in vigore dal 3 ottobre scorso ha introdotto nuove disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, dettando nuove regole in materia di importazioni di autoveicoli, di tassazione dei redditi diversi, di deducibilità dei costi inerenti le autovetture aziendali, di trasferimenti "inter vivos" e "mortis causa".
Di seguito andiamo ad illustrare quindi i principali cambiamenti, che il D.L. ha apportato al sistema fiscale. |
1.
INDEDUCIBILITA’ DEI TERRENI E DEI FABBRICATI IN LEASING
3.
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI DI VEICOLI NUOVI
4.
NOVITA’
IN MATERIA DI DEDUCIBILITA’ DEI VEICOLI AZIENDALI
Il
D.L. in esame stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2006, ai fini delle imposte
sui redditi, è prevista l’indeducibilità dei costi/spese inerenti ad
autovetture e motocicli aziendali ad uso promiscuo. A seguito di tale modifica
la normativa prevede ora:
- veicoli adibiti esclusivamente all’attività aziendale;
- veicoli ad uso pubblico;
- deducibilità limitata
per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo di imposta, per un importo pari al fringe benefit in capo al dipendente;
- deducibilità del 25%
per i veicoli utilizzati dai
professionisti, nel limite di Euro 18.075,99;
5.
NOVITA’ IN MATERIA DI STOCK OPTION
Il
D.L. ha modificato il regime agevolativo delle stock option, prevedendo che l’esclusione
dalla tassazione ha luogo solo se vengono soddisfatte contemporaneamente le
seguenti condizioni:
a)
l’opzione deve essere esercitatile non prima del decorso di 3 anni
dalla sua attribuzione;
b)
al momento in cui l’opzione è esercitatile, la società deve essere
quotata in mercati regolamentati;
c)
il beneficiario deve mantenere, per almeno 5 anni dall’esercizio
dell’opzione, un investimento nei titoli “optati” per un importo non
inferiore alla differenza tra il valore del titolo al momento
dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.
L’agente
della riscossione, su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate e in sede di
rimborso di un credito d’imposta, potrà proporre al soggetto iscritto a ruolo
la possibilità di sospendere la relativa azione di recupero nel caso in cui
l’interessato opti per una compensazione del suo credito con quanto iscritto a
ruolo.
Il
tempo utile per comunicare l’accettazione o meno della proposta è fissato nel
termine di 60 giorni.
7.
NOVITA’ FISCALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Ai
fini IVA, a decorrere dal 2007, i produttori agricoli possono rientrare in
queste diverse fattispecie di regime:
-
regime
della “franchigia”:
vi rientrano i produttori agricoli con volume d’affari del 2006 non superiore
ad Euro 7.000, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui
alla Tab. A, parti I del D.P.R 633/72. Dal 2007 quindi, i clienti soggetti
passivi IVA non dovranno più emettere autofattura sugli acquisti effettuati dal
produttore agricolo in “franchigia”, in quanto quest’ultimo è esonerato
dall’applicazione dell’IVA alle sue cessioni. Inoltre il regime della
“franchigia” prevede il divieto di detrazione dell’IVA a credito sugli
acquisti effettuati dal produttore agricolo;
-
regime
IVA “semplificato”:
vi rientrano i produttori agricoli con un volume d’affari del 2006 compreso
tra Euro 7.000 ed Euro 20.658,28, costituito per almeno due terzi da cessioni di
prodotti di cui alla Tab. A, parte I del D.P.R 633/72.
Per
il riconoscimento della “ruralità” dei fabbricati, è ora richiesta, oltre
ai preesistenti requisiti, anche la qualifica di imprenditore agricolo e
l’iscrizione al Registro delle Imprese.
Per
ulteriori informazioni riguardo il sovracitato regime della “franchigia”, è
possibile far riferimento alla nostra precedente circolare del 10 luglio 2006.
8.
DONAZIONI E SUCCESSIONI
Il
D.L. reintroduce la tassazione sulle donazioni e sulle successioni per causa di
morte, mediante l’applicazione delle imposte di registro e ipocatastali.
Sia
per quanto concerne le donazioni, sia in merito alle successioni, è previsto un regime fiscale agevolato nel caso di trasferimenti di beni a favore
dei parenti più stretti (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle).
Inoltre,
in materia di successione, è stata ripristinata la “dichiarazione di
trasferimento per causa di morte”, da presentare entro 12 mesi dall’apertura
della successione.
9.
CREDITO DI IMPOSTA SULL’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI
Per
l’acquisto di veicoli immatricolati tra il 03 ottobre 2006 e il 31 dicembre
2007 sono previste le seguenti agevolazioni:
-
per le auto immatricolate come “euro 4” o “euro 5” è prevista
l’esenzione dal pagamento del bollo auto per 2 anni (3 anni se la cilindrata
dei veicoli è inferiore ai 1.300 cc);
-
per gli autocarri di portata inferiore a 3,5 t, immatricolati come
“euro 4” o “euro 5”, acquistati in sostituzioni di autocarri di
categoria e portata analoghe e immatricolati come “euro 0” o “euro 1”,
è stabilita l’erogazione di un contributo pari ad Euro 1.000 per ogni singolo
autocarro;
-
per l’acquisto di autovetture omologate dal costruttore anche per
l’alimentazione a metano, è prevista l’erogazione di un contributo pari ad
Euro 1.500.
Si
precisa che tale disposizione potrebbe essere abrogata in sede di conversione in
legge del decreto legge.
10.
CREDITO DI IMPOSTA SUL “CARO GASOLIO”
E’
previsto un rimborso, da richiedere per mezzo di un’apposita
dichiarazione all’Agenzia delle Dogane, pari al maggior costo sostenuto per l’acquisto di gasolio in seguito all’aumento dell’accisa ad
Euro 416 per 1000 litri di prodotto.
Il
rimborso può essere richiesto solo per l’acquisto
di gasolio usato in qualità di carburante da autotrasportatori di merci con
veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t, enti pubblici e imprese
pubbliche locali esercenti attività di trasporto, imprese esercenti autoservizi
di competenza stradale, regionale o locale, enti pubblici e imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
11.
MANCATA EMISSIONE SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE
A
partire dal 3 ottobre 2006, se in seguito ad un accertamento viene rilevata,
anche una
sola volta,
la mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.
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