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D.L. 262/06 - EFFETTI IMMEDIATI FINANZIARIA 2007

Il Decreto Legge collegato alla Finanziaria 2007, già in vigore dal 3 ottobre scorso ha introdotto nuove disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, dettando nuove regole in materia di importazioni di autoveicoli, di tassazione dei redditi diversi, di deducibilità dei costi inerenti le autovetture aziendali, di trasferimenti "inter vivos" e "mortis causa".

Di seguito andiamo ad illustrare quindi i principali cambiamenti, che il D.L. ha apportato al sistema fiscale.

 

1.     INDEDUCIBILITA’ DEI TERRENI E DEI FABBRICATI IN LEASING

Con decorrenza 4 luglio 2006, è stata estesa anche ai fabbricati strumentali acquisiti in leasing l’indeducibilità dei costi connessi ai terreni pertinenziali. Sono pertanto ammesse in deduzione solamente le quote capitale riferite al fabbricato (e non al terreno in cui il fabbricato insiste) e le relative quote interessi.

 

2.   IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI

Dal 3 ottobre 2006, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate a seguito di una cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni o di terreni edificabili passa dal 12,50% al 20%.

 

3.   ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI DI VEICOLI NUOVI

E’ previsto che la richiesta di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi, oggetti di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, va corredata con copia del modello F24 recante l’indicazione del numero di telaio del veicolo e dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna.

La decorrenza delle predette disposizioni sarà fissata con un apposito provvedimento da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

4.   NOVITA’ IN MATERIA DI DEDUCIBILITA’ DEI VEICOLI AZIENDALI

Il D.L. in esame stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2006, ai fini delle imposte sui redditi, è prevista l’indeducibilità dei costi/spese inerenti ad autovetture e motocicli aziendali ad uso promiscuo. A seguito di tale modifica la normativa prevede ora:

  • deducibilità del 100% per:    

     - veicoli adibiti esclusivamente all’attività aziendale;

     - veicoli ad uso pubblico;

  • deducibilità dell’80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio nel limite di Euro 25.822,84;

  • deducibilità limitata per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, per un importo pari al fringe benefit in capo al dipendente;

  • deducibilità del 25% per i  veicoli utilizzati dai professionisti, nel limite di Euro 18.075,99;

  • indeducibilità totale in tutti gli altri casi, compresi i veicoli aziendali ad uso promiscuo che precedentemente godevano del regime di deducibilità del 50%.

 

5.   NOVITA’ IN MATERIA DI STOCK OPTION

Il D.L. ha modificato il regime agevolativo delle stock option, prevedendo che l’esclusione dalla tassazione ha luogo solo se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

a)        l’opzione deve essere esercitatile non prima del decorso di 3 anni dalla sua attribuzione;

b)       al momento in cui l’opzione è esercitatile, la società deve essere quotata in mercati regolamentati;

c)        il beneficiario deve mantenere, per almeno 5 anni dall’esercizio dell’opzione, un investimento nei titoli “optati” per un importo non inferiore alla differenza tra il valore del titolo al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.

 

6.   COMPENSAZIONE CREDITI DI IMPOSTA CON ISCRIZIONI A RUOLO

L’agente della riscossione, su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate e in sede di rimborso di un credito d’imposta, potrà proporre al soggetto iscritto a ruolo la possibilità di sospendere la relativa azione di recupero nel caso in cui l’interessato opti per una compensazione del suo credito con quanto iscritto a ruolo.

Il tempo utile per comunicare l’accettazione o meno della proposta è fissato nel termine di 60 giorni.

 

7.   NOVITA’ FISCALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Ai fini IVA, a decorrere dal 2007, i produttori agricoli possono rientrare in queste diverse fattispecie di regime:

  •        regime della “franchigia”: vi rientrano i produttori agricoli con volume d’affari del 2006 non superiore ad Euro 7.000, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui alla Tab. A, parti I del D.P.R 633/72. Dal 2007 quindi, i clienti soggetti passivi IVA non dovranno più emettere autofattura sugli acquisti effettuati dal produttore agricolo in “franchigia”, in quanto quest’ultimo è esonerato dall’applicazione dell’IVA alle sue cessioni. Inoltre il regime della “franchigia” prevede il divieto di detrazione dell’IVA a credito sugli acquisti effettuati dal produttore agricolo;

  •      regime IVA “semplificato”: vi rientrano i produttori agricoli con un volume d’affari del 2006 compreso tra Euro 7.000 ed Euro 20.658,28, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui alla Tab. A, parte I del D.P.R 633/72.

Per il riconoscimento della “ruralità” dei fabbricati, è ora richiesta, oltre ai preesistenti requisiti, anche la qualifica di imprenditore agricolo e l’iscrizione al Registro delle Imprese.

Per ulteriori informazioni riguardo il sovracitato regime della “franchigia”, è possibile far riferimento alla nostra precedente circolare del 10 luglio 2006.

 

8.   DONAZIONI E SUCCESSIONI

Il D.L. reintroduce la tassazione sulle donazioni e sulle successioni per causa di morte, mediante l’applicazione delle imposte di registro e ipocatastali.

Sia per quanto concerne le donazioni, sia in merito alle successioni, è previsto un regime fiscale agevolato nel caso di trasferimenti di beni a favore dei parenti più stretti (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle).

Inoltre, in materia di successione, è stata ripristinata la “dichiarazione di trasferimento per causa di morte”, da presentare entro 12 mesi dall’apertura della successione.

 

9.   CREDITO DI IMPOSTA SULL’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI

Per l’acquisto di veicoli immatricolati tra il 03 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2007 sono previste le seguenti agevolazioni:

-          per le auto immatricolate come “euro 4” o “euro 5” è prevista l’esenzione dal pagamento del bollo auto per 2 anni (3 anni se la cilindrata dei veicoli è inferiore ai 1.300 cc);

-          per gli autocarri di portata inferiore a 3,5 t, immatricolati come “euro 4” o “euro 5”, acquistati in sostituzioni di autocarri di categoria e portata analoghe e immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, è stabilita l’erogazione di un contributo pari ad Euro 1.000 per ogni singolo autocarro;

-          per l’acquisto di autovetture omologate dal costruttore anche per l’alimentazione a metano, è prevista l’erogazione di un contributo pari ad Euro 1.500.

Si precisa che tale disposizione potrebbe essere abrogata in sede di conversione in legge del decreto legge.

 

10.  CREDITO DI IMPOSTA SUL “CARO GASOLIO”

E’ previsto un rimborso, da richiedere per mezzo di un’apposita dichiarazione all’Agenzia delle Dogane, pari al maggior costo sostenuto per l’acquisto di gasolio in seguito all’aumento dell’accisa ad Euro 416 per 1000 litri di prodotto.

Il rimborso può essere richiesto solo per  l’acquisto di gasolio usato in qualità di carburante da autotrasportatori di merci con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t, enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto, imprese esercenti autoservizi di competenza stradale, regionale o locale, enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

 

11.   MANCATA EMISSIONE SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE

A partire dal 3 ottobre 2006, se in seguito ad un accertamento viene rilevata, anche una sola volta, la mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.

 

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