Studio Associato Bassetto Campagner De Faveri
ultime ricerche
libro matricola
infortunio sul lavoro
reverse charge
... altre ricerche ...
Home > Fiscale > Rimborso IVA sulle auto aziendali
RSS Atom stampa
Home
Lo Studio
Dove siamo
Fiscale
Lavoro
Scadenzario
Download
Contatti
Indice per data

Scadenzario
<< Luglio 2010 >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Lo Studio è aperto dal lunedi al venerdi e rispetto il seguente orario: 8.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00.
Lo Studio





Rimborso IVA sulle auto aziendali

 

Con il D.L. 258/06 è stato stabilito che l'IVA non detratta in passato, dal 01/01/2003 al 13/09/2006, sugli acquisti dei beni e servizi indicati nell'art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72 (ciclomotori, motocicli, automezzi, carburanti e lubrificanti), può essere recuperata esclusivamente mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare, sembrerebbe, a partire dai primi mesi del 2007.

Per gli acquisti di beni e servizi sopra indicati, effettuati a partire dal 14/09/2006, è già possibile eseguire la relativa detrazione in sede di liquidazione periodica IVA.

Nell'istanza, inoltre, l'IVA chiesta a rimborso deve essere decurtata della quota di imposte dirette, e dei contributi previdenziali, non versate in precedenza in conseguenza del maggior costo deducibile.

Inoltre, il più recente D.L. 262/06 ha decretato che, già con decorrenza 01/01/2006, dovranno essere applicate le nuove percentuali di deducibilità ai costi ed alle spese inerenti le autovetture ed i motocicli di cui sopra. Tale decreto è andato a penalizzare esclusivamente la promiscuità nell'uso del veicolo (nessun cambiamento per agenti e rappresentanti di commercio), mantenendo invece invariato il trattamento fiscale dei costi/spese relativi ai veicoli utilizzati esclusivamente nella sfera aziendale o a quelli adibiti ad uso pubblico.

Nella tabella che segue proponiamo un riassunto schematico del regime di deducibilità pre e post D.L. 262/06.

Utilizzo del veicolo Deducibilità costi/spese dei veicoli aziendali fino al 31/12/2005 Deducibilità costi/spese dei veicoli aziendali dal 01/01/2006
veicoli utilizzati esclusivamente nell'attività dell'impresa

100%

100%
veicoli adibiti ad uso pubblico 100% 100%
veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio 80% (nel limite del costo d'acquisto di Euro 25.822,84) 80% (nel limite del costo d'acquisto di Euro 25.822,84)
veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti 100% nel limite del fringe benefit
veicoli utilizzati promiscuamente dai professionisti 50% 25%
veicoli utilizzati promiscuamente nell'attività dell'impresa 50% 0%

 

Studio Associato Bassetto - Campagner - De Faveri

via Terraglio, 45
31022 - Frescada (TV)


via N. Franco, 1
31100 - Treviso

Fax 0422/262573

Codice Fiscale e Partita Iva
03182360267

ATTENZIONE

Si ricorda ai Signori clienti che dispongono di un sito web, che è obbligatoria l'indicazione della propria Partita IVA nella homepage del sito, pena sanzioni.

E' ora altrettanto obbligatoria (per le società di capitali) la pubblicazione di dati legali quali sede, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese e il capitale effettivamento versato.